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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
2.8.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      2-bis. (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro) Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

      «Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro) - 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
      2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

      Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: Le disposizioni di cui al comma 2 con le seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter all'articolo 13, dopo il comma 19 inserire il seguente:

      19-bis. (Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali) Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è abrogato. L'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma».