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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
2.7.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: «di formazione e lavoro» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato.
      3-ter. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
      3-quater. All'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che con il congedo parentale di cui al capo V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; in caso di cumulo, il periodo di congedo per la formazione può essere prolungato di ulteriori sette mesi e il congedo parentale di ulteriori cinque mesi.
      3-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si provvede mediante corrispondente riduzione della quota parte di cui all'articolo 20-bis.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

      1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.
      2. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità assoggettate alla riduzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle contenute nei soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.».