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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
2.10.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      Al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della strada), le parole «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri» sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 metri per i primi e 24 metri per i secondi».