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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
2.08.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi alla ricollocazione degli over 40 e 50).

      1. Ai datori di lavoro che, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

      Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento;