stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
2.010.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo di solidarietà sui contratti atipici).

      1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:

          misure di sostegno al reddito; misure di sostegno alla maternità;

          misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;

          misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;

          garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.