Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. La ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 25 per cento;
10-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti per attuare la disposizione di cui al comma 10-bis.