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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.22.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
16.22.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

       1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011 è così sostituito: «A partire dall'anno 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica secondo di seguito indicate e da versare alle entrate del bilancio dello Stato:

           a) Per autoveicoli fino a 147 chilowatt:

              a. in classe Euro 0: euro 35;

              b. in classe Euro 1: euro 30;

              c. in classe Euro 2: euro 25;

              d. in classe Euro 3: euro 20;

              e. in classe Euro 4: euro 15;

              f. in classe Euro 5: euro 10;

              g. in classe Euro 6: euro 5.

          b) Per autoveicoli fino a 184 chilowatt:

              a. in classe Euro 0: euro 50;

              b. in classe Euro 1: euro 45;

              c. in classe Euro 2: euro 40;

              d. in classe Euro 3: euro 35;

              e. in classe Euro 4: euro 30;

              f. in classe Euro 5: euro 25:

              g. in classe Euro 6: euro 20.

          c) Per autoveicoli fino a 220 chilowatt:

              a. in classe Euro 0: euro 65;

              b. in classe Euro 1: euro 60;

              c. in classe Euro 2: euro 55;

              d. in classe Euro 3: euro 50;

              e. in classe Euro 4: euro 45;

              f. in classe Euro 5: euro 40;

              g. in classe Euro 6: euro 35.

      1-bis. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.