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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
15.4.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      4-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 50 milioni di euro.
      4-ter. Con decreto de! Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione.
      4-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

          alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;

          alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;

          alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

          alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».