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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2011  [ apri ]
14.01. (nuova formulazione)
approvato

Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: Art. 14-bis. (Disposizioni in materia di riscossione dei comuni). - 1. all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) le parole: «i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»;
2) al numero 1), le parole: «esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono soppresse;
3) il numero 2) è soppresso.
b) alla lettera gg-sexies) le parole «numero 1)» sono soppresse.
b) all'articolo 16, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.
c) all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati relativi alle attività degli enti soppressi è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS;
d) all'articolo 24, comma 24, sostituire ovunque ricorrano le parole entro e non oltre il 31 marzo con le seguenti: entro e non oltre il 30 giugno;
e) all'articolo 30, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole e gli altri enti locali, sono aggiunte le seguenti «per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navighino esclusivamente nelle acque protette della Laguna di Venezia.»

3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro sesto - titolo I - del regolamento di esecuzione del codice della navigazione concernenti il personale navigante anche ai fini della istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d'acqua, con riferimento alla Laguna di Venezia, si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale;
f) all'articolo 43, comma 5, aggiungere il seguente periodo: A tal fine sono considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo.

I Relatori