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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.95.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.95.

      Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

      21-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole «I trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario», sono inserite le seguenti «, comprensivi di quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP,».
      21-ter. Contestualmente, è ripristinata una quota dei trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al DPCM 28 gennaio 2011 in misura corrispondente all'importo del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
      21-quater. Le risorse ripristinate sono attribuite ad ogni regione in relazione alla quota di accesso ai trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al DPCM 28 gennaio 2011 e sono successivamente fiscalizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n, 68.
      21-quinquies. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti per singola regione gli obiettivi di finanza pubblica in relazione ai nuovi valori dei trasferimenti ridotti a seguito dell'applicazione dei commi precedenti.