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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.89.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.89.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. L'aliquota di base dell'imposta è proporzionalmente ridotta del 30 per cento e fino ad un massimo del 60 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della Legge 104/1992, che appartenga al medesimo nucleo famigliare.

      Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 5 per cento.