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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.75.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.75.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ciascun nucleo familiare, comprensivo dei coniugi non legalmente separati e dei figli minori, non può godere delle agevolazioni previste per l'abitazione principale per più di una unità immobiliare;

          b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      2-bis. Si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota e della, detrazione per questa previste, l'immobile, iscrivibile o iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, incluse le pertinenze ad esso riconducibili ai sensi del comma 2, che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parente o ad affine entro il primo grado di parentela, a condizione che questi vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente. L'agevolazione è applicabile ad un unico immobile nell'ambito del territorio comunale,.

          c) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Comuni sono autorizzati a prevedere una maggiorazione, fino al doppio della aliquota di base, sulle abitazioni per le quali non risulti regolare contratto di locazione o comodato e per quelli di proprietà di aziende operanti nel settore della produzione e della vendita di immobili che siano nelle condizioni predette da non oltre due anni.;

          d) al comma 12, premettere le seguenti parole: Fino al 31 dicembre 2014, e, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

          e) dopo il comma 12 inserire il seguente:

      12-bis. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, compresi quelli esenti dall'imposta, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità previste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita l'Anci. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, sussiste esclusivamente nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bìs del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, Con i decreti di cui al presente comma sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Tutti i possessori di immobili che erano esenti dall'Ici o che sono esenti dall'Imu devono presentare la dichiarazione di cui al presente comma, con riferimento a detti immobili, entro il 30 aprile 2012, Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23, è abolito.