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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.74.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.74.

      Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

      10-bis. L'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non è dovuta dalle giovani coppie coniugate, senza figli, che abbiano acceso un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile. L'età di entrambi gli occupanti è inferiore ai quaranta anni di età,
      10-ter. L'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non è dovuta dai nuclei familiari, anche monogenitoriali, con un numero di figli superiori a due, tutti minori.

      Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «dell'1,5 per cento» con le seguenti: «del 4,5 per cento».

      All'articolo 16, comma 2, alla lettera h), sostituire le parole; «euro 521» con le seguenti: «euro 800».

      All'articolo 16, comma 2, alla lettera i), sostituire le parole: «euro 703» con le seguenti: «euro 1.000».