Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.