Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare in diminuzione l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali; possono altresì modificare in aumento l'aliquota introducendo criteri di progressività in relazione al numero di alloggi posseduti dal soggetto passivo.