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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
12.01.

      Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2013, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di riscossione, è prevista per le persone giuridiche e per le persone fisiche una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti con le seguenti caratteristiche:

          a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in 48 mesi con addebito delle sanzioni nella misura massima del 15 per cento o pagamento della quota capitale in forma dilazionata in 24 mesi con azzeramento delle sanzioni;

          b) azzeramento degli interessi di mora;

          c) nel caso di omesso versamento addebito degli interessi legali dalla data di omesso versamento;

          d) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti necessari al fine di stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.