Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2013, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di riscossione, è prevista per le persone giuridiche e per le persone fisiche una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti con le seguenti caratteristiche:
a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in 48 mesi con addebito delle sanzioni nella misura massima del 15 per cento o pagamento della quota capitale in forma dilazionata in 24 mesi con azzeramento delle sanzioni;
b) azzeramento degli interessi di mora;
c) nel caso di omesso versamento addebito degli interessi legali dalla data di omesso versamento;
d) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti necessari al fine di stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.