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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
11.07.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme per il contrasto all'evasione fiscale).

      1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241, è inserito il seguente articolo 11-bis:

      «Art. 11-bis. (Dichiarazione patrimoniale). - 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.
      2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012.».

      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente comma 5:

      «5. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato secondo le procedure di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.».