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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
11.04.

      Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme per il contrasto all'evasione fiscale).

      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i contribuenti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la disponibilità di beni mobili e immobili da essi detenuti in Italia e all'estero, ancorché conferiti in società di diritto italiano o straniero.
      2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità con le quali i contribuenti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la disponibilità dei beni di cui al precedente comma 1.
      3. L'omissione di un cespite patrimoniale, ove individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, è confiscato secondo le procedure di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.