All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera p), numero 1), lettera a), capoverso comma 18, aggiungere il seguente periodo: L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma assorbe le funzioni e le competenze attribuite alle camere di commercio italiane all'estero e agli istituti di cultura italiana all'estero, che sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.