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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.13.112.94.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2011  [ apri ]
0.13.112.94.
approvato

All'emendamento 13.112 del Governo, lettera d), capoverso Art. 24, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 14 sostituire le parole:, nonché nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, con le seguenti: , nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata,;

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico determinato ai sensi del primo periodo del presente comma delle domande di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1o gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

I Relatori
em. 13.112.