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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.13.112.92.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2011  [ apri ]
0.13.112.92.
approvato

All'emendamento 13.112, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera
a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis») 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;». Nel medesimo comma, alla lettera d), in fine, sono inserite le seguenti parole: «, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013";
b) alla lettera a) dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:
5-bis) al comma 17:
a)al primo periodo, sostituire le parole da: sono ridotti fino alla fine del periodo con le seguenti: variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo;
b) al terzo periodo, dopo le parole: maggior gettito aggiungere la seguente: stimato;

c) aggiungere in fine il seguente periodo: l'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627,4 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro;
5-ter)dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
c) sopprimere la lettera b);
d) alla lettera c), capoverso Art. 19, comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille;
e) sostituire le lettere g) e h), con le seguenti:
g) sostituire il comma 25 con il seguente:
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.
h) al comma 27, sostituire le parole: e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro con le seguenti: con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.

I Relatori
em. 13.112.