stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.3. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
7.3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa.