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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
7.2.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 26.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali nelle circoscrizioni elettorali di candidatura.
  1-bis. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni nelle quali è presente con liste o candidati.