Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Anagrafe patrimoniale).
1. Al fine di assicurare la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo, elettive e direttive in enti delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei rappresentanti legali e dei tesorieri dei partiti o movimenti politici, sul sito internet dei partiti e movimenti politici aventi diritto ai contributi e alle agevolazioni di cui alla presente legge o su una apposita sezione dei siti internet ufficiali delle assemblee elettive, delle amministrazioni o enti presso i quali ricoprono incarichi o mandati elettorali, devono essere pubblicate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
2. In particolare, sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati i seguenti dati:
a) La retribuzione, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
b) La dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto o l'incaricato ricopre l'incarico medesimo. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
c) La dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
d) La dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico.