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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Rendiconto dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni).

  1. Il legale rappresentante o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o movimento politico o della fondazione che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o che ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.
  2. Il rendiconto deve essere corredato da una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o movimento politico o della fondazione e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.
  3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato da una nota integrativa secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.
  4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o di periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non sono consentite partecipazioni per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
  5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e deve, altresì, conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
  6. I libri contabili tenuti dai partiti e movimenti politici e dalle fondazioni, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio o dal segretario comunale del comune in cui ha la propria sede legale il partito o movimento politico o la fondazione, che deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
  7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
  8. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o del tesoriere entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi competenti.
  9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria una cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.
  10. Il rendiconto deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o gennaio 2013. Il primo rendiconto ai sensi del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 2012. Il legale rappresentante o il tesoriere è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, entrambi a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
  12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, dalla certificazione rilasciata dalla società di revisione, dalla relazione dei revisori dei conti da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
  13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione, la nota integrativa, il verbale di approvazione da parte dell'organo competente per statuto e la certificazione rilasciata dalla società di revisione di cui al comma 10 sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale alla Gazzetta Ufficiale.
  14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del controllo di conformità alla presente legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio di revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati dall'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili.
  15. I partiti e movimenti politici e le fondazioni che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 devono riservare una quota non inferiore al 40 per cento di tali risorse alle proprie strutture decentrate su base territoriale che prevedono nello statuto l'autonomia finanziaria.
  16. Alle strutture di cui al comma 15 che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto è allegato al rendiconto nazionale del partito o movimento politico o della fondazione.

Art. 6-ter.
(Sanzioni).

  1. Nel caso in cui siano accertati finanziamenti illeciti, il legale rappresentante e il tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione sono punibili con l'arresto fino a sei anni, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 è immediatamente revocata ed esse devono essere restituite in misura pari a tre volte di quanto ricevuto illecitamente.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono altresì applicate le seguenti pene accessorie:
   a) se membri eletti o nominati di istituzione a livello nazionale o locale, la decadenza immediata e la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni;
   b) in tutti gli altri casi, la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni.

  3. Nel caso di accertata o di ammessa appropriazione indebita di somme di pertinenza del partito o movimento politico o della fondazione, si applicano le pene previste dalla legislazione vigente e la non eleggibilità per le successive due legislature.