Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.