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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.41. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
5.41.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. I movimenti e partiti politici non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
  9-ter. Sono vietati i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma 9-bis in favore di movimenti o partiti politici, salvo che tali finanziamenti o contributi, in misura non superiore allo 0,01 per cento dei ricavi esposti nell'ultimo bilancio di esercizio, non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
  9-quater. Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 9-bis e 9-ter, ovvero senza le formalità di cui al comma 9-ter è punito per ciò solo con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.