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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.24. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
5.24.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La «sezione del controllo sulle associazioni» della Corte dei Conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.
   a) Il Bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico.
  Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.
   b) Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico o, se del caso, dall'eletto nel collegio uninominale.
  Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la Sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.