Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
4. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi seguenti.