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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.17. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
5.17.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. I bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. I bilanci di previsione e consuntivi dei partiti politici e i rendiconti delle spese elettorali devono essere depositati presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicati in forma analitica nei siti istituzionali delle Camere, su istanza del legale rappresentante del partito ed entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti.
  4. L'esito negativo del controllo, la mancata presentazione dell'istanza di pubblicazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese elettorali o irregolarità nella composizione e nell'esercizio del bilancio comporta, secondo il principio di proporzionalità la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi.
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi di statuto, di bilancio annuale di previsione e consuntivo e di rendiconto delle spese elettorali che i partiti politici possono utilizzare ai fini delle procedure previste dalla presente legge. Con il medesimo decreto è approvato il regolamento di attuazione delle procedure di omologazione degli statuti da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione e di controllo dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici da parte della Corte dei conti.

  Conseguentemente sopprimere il comma 8.