Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati; nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione.
Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento.
È vietato ai partiti accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali; di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale; di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due commi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri.
Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture, servizi o concessioni.»