Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. I rappresentanti legali statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici dovranno presentare il bilancio annuale compresi, per provincia, le entrate e le uscite delle sezioni locali, distinguendo per queste ultime i finanziamenti concessi dall'amministrazione centrale del partito da quelli ottenuti localmente.»