Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I rappresentanti legali, i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti dei partiti o movimenti politici, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.