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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.5. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
4.5.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 4.
(Erogazioni liberali delle persone fisiche).

  1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni aventi finalità politiche per importi compresi tra 250 e 1.000 euro effettuate mediante versamento bancario o postale. Per le erogazioni liberali comprese tra i 1.000 e 10.000 euro si devono comunicare in forma congiunta al Presidente della Camera dei deputati gli estremi del donatore e dei beneficiario. Per quest'ultimo la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante e dal tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione».

  2. Le disposizioni del comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali).

  1. Dopo il comma 1, dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri, è inserito il seguente:
  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importa pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-quinquies, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano direttamente o indirettamente tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
   L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio».

  2. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Esclusioni).

  1. Le disposizioni degli articoli 15, comma 1-quinquies, e 78, comma 1-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, introdotti dagli articoli 5 e 6 della presente legge, non si applicano alle persone fisiche, alle società di capitali e agli enti commerciali che hanno dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale ha avuto luogo.