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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.4. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
4.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni fiscali per le erogazioni liberali delle persone fisiche e giuridiche).

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per erogazioni in favore dei partiti politici, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici effettuate mediante versamento bancario o postale. In ogni caso l'importo detraibile nell'anno non può superare il limite di 10.000 euro».

  2. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di un candidato alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica è altresì riconosciuta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una del razione, agli effetti dell'imposta sul reddito, pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo detraibile di 100 euro per ciascun periodo d'imposta.
  4. L'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione d'imposta per erogazioni in favore dei partiti politici, è abrogato.
  5. La disposizione di cui al comma 4 si applica per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.