Dopo l'articolo 4 aggiungere l'articolo 4-bis «agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti.»