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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Erogazioni liberali).

  1. Contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentiti solo se registrati in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.
  2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.