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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.5. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
2.5.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 2
(Determinazione ed erogazione della risorse).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare delle risorse da ripartire tra i partiti o movimenti politici.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 dei presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze determina, altresì, la ripartizione delle risorse tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati, all'atto dell'accettazione della candidatura.
  3. Le risorse sono ripartite tra i partiti e movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, risulti espressione di due o più partiti o movimenti politici, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste e candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, a esso è corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale delle risorse per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento.
  4. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.