stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.4. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
2.4.

  Sostituirlo con i seguenti:

  Art. 2
(Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

  1. A decorrere dall'anno finanziario 2006 una quota pari allo 0,5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è iscritta in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento dei partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche.
  2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 fra i diversi partiti politici, movimenti o associazioni avviene sulla base delle scelte espresse dai cittadini mediante la compilazione di apposito modulo da allegare alla dichiarazione dei redditi o da inviare separatamente al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di scelte non espresse, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
  3. Il modulo di cui al comma 2 è predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà indicare le denominazioni di tutti i partiti politici, movimenti o associazioni aventi diritto a partecipare alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 2.
  4. II modulo è rimesso a tutti gli elettori dai comuni competenti, con le stesse modalità previste per la distribuzione delle tessere elettorali.
  5. La restituzione del modulo al Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata utilizzando gli stessi canali previsti per la consegna delle dichiarazioni dei redditi e con le idonee garanzie ai fini della tutela della privacy.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. Le modalità di ripartizione delle risorse da destinare ai sensi del presente articolo sono fissate ai sensi dell'articolo 4.
  8. Hanno diritto a partecipare alla ripartizione delle risorse previste i partiti e i movimenti o associazioni con finalità politiche che abbiano almeno un deputato o un senatore o un parlamentare europeo o almeno dieci consiglieri regionali, ovvero abbiano ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
  9. I partiti, movimenti o associazioni che non rispondono ai requisiti di cui al comma 1 partecipano alla ripartizione purché versino un deposito cauzionale per l'importo di 50.000 euro; il deposito è restituito solo nel caso in cui i predetti partiti, movimenti o associazioni raggiungano un numero di sottoscrittori non inferiore a 50.000.
  10. Tutti i partiti, movimenti e associazioni interessati alla ripartizione devono produrre la seguente documentazione:
   a) domanda di ammissione ai contributi;
   b) statuto e regolamento autenticati dal segretario o dal presidente o dal responsabile nazionale del partito, movimento o associazione e, se esistenti, dai presidenti dei Gruppi parlamentari, redatti in conformità ai principi dell'articolo 49 della Costituzione.

  11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle scelte dei cittadini, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, la quota percentuale e l'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a ciascun partito politico, movimento o associazione.
  12. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a ciascun partito, movimento o associazione l'elenco dei cittadini, ripartito per località di residenza, che hanno sottoscritto per quel partito, movimento o associazione.
  13. Il partito o movimento destinatario delle sottoscrizioni ha il diritto di respingere l'iscrizione, con delibera motivata di un organo di garanzia appositamente previsto dallo statuto, per incompatibilità con norme statutarie.
  14. In tal caso, il partito o movimento politico notifica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'interessato la delibera di rifiuto dell'iscrizione entro la fine del mese di febbraio e il Ministero medesimo procede alle relative rettifiche.
  15. L'erogazione avviene in unica soluzione entro il 31 marzo successivo.
  16. I partiti, i movimenti e le associazioni con finalità politiche che non raccolgono attraverso la contribuzione di cui al 5 per mille una somma equivalente a euro 0,20 per ogni voto conseguito in occasione delle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ricevono un contributo integrativo da parte dello Stato.
  17. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.