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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.101. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
2.101.
approvato

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Ciascun partito e movimento politico che abbia conseguito almeno un candidato eletto alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali ha diritto al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo, nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti per ciascun anno ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, della presente legge. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo.
  3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.

I Relatori