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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Requisiti per partecipare alla ripartizione delle risorse).

  1. I partiti e i movimenti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 2 qualora abbiano, al 31 ottobre di ciascun anno, almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o abbiano ottenuto consensi pari almeno al 2 per cento su base nazionale.
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 2 concorrono i partiti e movimenti politici che ne fanno domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o dai loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge il partito o movimento politico di riferimento. Analoga dichiarazione è effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le Camere.
  4. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle Camere provvedono, altresì, a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o di elezioni suppletive.