Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Lo Stato eroga ai partiti fondi a parziale finanziamento delle spese documentate e direttamente riferibili alla attività politica di cui all'articolo 49 della Costituzione, ivi incluse quelle sostenute per le consultazioni elettorali. Il totale annuo complessivo dei fondi statali che possono essere impegnati, come importo massimo per tutti i partiti, ammonta a 91.000.000 milioni di euro. Tale limite massimo assoluto aumenta annualmente, a partire dall'anno 2015, nella misura percentuale, arrotondata ad un decimo, dell'indice calcolato come media ponderata al 70 per cento rispetto all'indice generale dei prezzi al consumo e al 30 per cento rispetto all'indice di incremento delle retribuzioni contrattuali nel pubblico impiego.