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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.20. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
1.20.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
   2-bis «qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiore all'importo massimo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1999 n. 157 come modificato dalla presente legge, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

1.20.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti dell'uno per cento qualora il partito o il movimento politico abbia ottenuto un numero di eletti del medesimo genere superiore ai due terzi del totale.