Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei votanti nella consultazione elettorale.»
È abrogato quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.