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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.18. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
1.18.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei votanti nella consultazione elettorale.»
  È abrogato quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.