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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.17. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
1.17.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1, è concessa solo in relazione agli anni di legislatura effettivi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, i partiti politici sono tenuti a restituire allo Stato le somme residue indicate a bilancio.»