Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici).
1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al quarto periodo, le parole: «o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale» sono soppresse;
2) al quinto periodo, le parole: «o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi» sono soppresse;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno un candidato eletto».