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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici).

  1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al quarto periodo, le parole: «o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale» sono soppresse;
    2) al quinto periodo, le parole: «o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi» sono soppresse;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno un candidato eletto».