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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
01.01.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 1.
(Natura giuridica dei partiti politici).

  1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
  2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:
   a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;
   b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;
   c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
   d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;
   e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;
   f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;
   g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;
   h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

  3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.
  4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni. Per la pubblicazione del bilancio annuale della relativa delibera della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, istituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
  5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.
  6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.