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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.2.101.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
0.2.101.2.

  All'emendamento 2. 101, infine, aggiungere i seguenti commi:

  Sostituirlo con il seguente:
(Disposizioni volte ad assicurare il diritto del cittadino a conoscere per deliberare).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:
   a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;
   b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.

  2. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:
   a) all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;
   b) nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, il numero 27-ter è sostituito dal seguente: «27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;
   c) alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «movimenti o partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione»;
   d) all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, il 346, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione»;
   e) alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   f) i consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali;
   g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'Iva, materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei Deputati per anno solare.

em. 2.101.