Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il Governo è tenuto a recepire i rilievi contenuti a partire dal 1994, nei referti formulati dal collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui consuntivi presentati dai rappresentanti di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati.