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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.04. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2012  [ apri ]
6.04.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali).

  1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila ed inferiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 7.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila ed inferiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 50.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
  6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.